ForumSAD
forum nazionale del sostegno a distanza

 

Primo Piano | storia del forumsad | dossier

 

come aderire | lista associazioni aderenti | anagrafe nazionale

homepage

per contattarci

 

Le Notizie dal ForumSad

Estensione delle deduzioni dal reddito agli organismi non profit che operano nel settore del sostegno a distanza

comunicazione del dr. Antonio Vizzaccaro, consulente legislativo dell' onorevole Burani Procaccini, Presidente della Commissione Parlamentare Infanzia come informativa del percorso fatto insieme.

Il 13 ottobre 2004, presso la XII Commissione Affari sociali della Camera dei deputati, è iniziato l’iter dell’esame di una misura volta a prevedere l’estensione delle deduzioni dal reddito (delle persone fisiche e delle persone giuridiche) fino ad ora previste per le sole ONG che operano nel settore della cooperazione con i paesi in via di sviluppo, anche agli organismi non profit che operano nel settore del sostegno a distanza denominato comunemente: <<adozioni a distanza>>;

L’intervento normativo ha preso forma prima tramite la presentazione in Commissione XII, Affari sociali, di un emendamento alla legge finanziaria 2005, proposto dalla On.Le Burani Procaccini, trasformato dalla stessa commissione in un pertinente ordine del girono (vedi Allegato n. 1). Di seguito, attraverso una completa riformulazione della misura emendativa, in Commissione V, Bilancio, nella seduta del 25 ottobre 2004, la medesima On.Le burani ha depositato il nuovo emendamento n. 36.317 (vedi allegato 2), su cui è stata espressa la dichiarazione di ammissibilità da parte della stessa Commissione V ai fini della ripresentazione in Assemblea.

Durante il successivo iter in Assemblea della legge Finanziaria 2005, l’emendamento n. 36.317, ha assunto la numerazione 36.98 e su richiesta del Relatore del progetto di legge è stato ritirato previo impegno da parte del Governo a reinserire la disposizione trattata in un provvedimento urgente da emanare nel corso dei primi mesi del 2005.

Infine, nel rispetto degli impegni assunti ai sensi di quanto sopra descritto, il Governo ha inserito la previsione di deduzione di cui si discute nell’attuale articolo 14, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale (vedi allegato 3).

Ora il disegno di legge A.S. n. 3344, di conversione del decreto-legge n. 35/2005 è all’esame del senato della Repubblica e si auspica che sia celermente approvato affinché l’auspicata agevolazione possa entrare a far parte in maniera concreta nel quadro normativo nazionale.

Allegato 1.

Emendamento

Dopo il comma 36, inserire il seguente:
36-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2005, alle associazioni che operano nel settore del sostegno, nonché delle adozioni a distanza, allo scopo riconosciute ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, recante «legge-quadro sul volontariato», sono estese le seguenti disposizioni:
a) Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 977, recante testo unico delle imposte sui redditi, articolo 10, comma 1, lettera g); e articolo 65, comma 2, lettera a);
b) Legge 26 febbraio 1987, n. 49, articolo 30.
5310-bis. XII. 36. 1. Burani Procaccini.

Ordine del giorno:

La XII Commissione (Affari sociali),
nell'ambito dell'esame dei documenti di bilancio costituenti la manovra finanziaria definita per gli anni 2005-2007;
considerando la necessità di equità tra il trattamento fiscale di deduzione dal reddito previste per le ONG che operano nel settore della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e gli altri organismi senza scopo di lucro che operano nel settore del sostegno a distanza,

impegna il Governo

a prevedere l'estensione del medesimo sistema di deduzione dal reddito (delle persone fisiche e delle persone giuridiche) oggi prevista per le sole ONG di cui sopra agli organismi non profit che operano nel settore del sostegno a distanza denominato comunemente: «adozioni a distanza».
0/5310-bis/XII/3. Burani Procaccini, Massidda, Caminiti.

Allegato 2

Emendamento

Dopo il comma 29 inserire i seguenti:
29-bis. Le liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche in favore di associazioni e altre organizzazioni non lucrative residenti nel territorio nazionale aventi scopi solidaristici o sociali, ovvero operanti nel settore del sostegno a distanza denominato comunemente <<adozioni a distanza>>, nonché nel campo della tutela dell'ambiente e del patrimonio artistico, che svolgono servizi non principalmente destinati agli associati, sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del venti per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 100.000 euro annui.
29-ter. La deducibilità di cui al comma 29-bis spetta per le erogazioni in favore di associazioni e organizzazioni i cui statuti o atti costitutivi prevedono il divieto di distribuire ad associati, promotori e altri soggetti partecipanti alla conduzione o alle attività dell'ente, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, e che perseguono i loro scopi, con attività anche di sola sovvenzione benefica, in favore dei soggetti svantaggiati di cui all'articolo 10, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
29-quater. Lo scopo solidaristico o sociale dell'ente beneficiario delle liberalità si desume dalle disposizioni dello statuto registrato e si considera comunque sussistente per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, per le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, per le fondazioni e le associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica e per le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383.

29-quinquies. Costituisce in ogni caso presupposto per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 29-bis e 29-ter la tenuta, da parte del soggetto che riceve le erogazioni, di scritture contabili atte a rappresentare con completezza e analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione, nonché la redazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, di un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria.
29-sexies. Resta ferma la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'articolo 100, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
29-septies. Qualora nella dichiarazione dei redditi del soggetto erogatore delle liberalità siano esposte indebite deduzioni dall'imponibile, operate in violazione dei presupposti di deducibilità di cui ai commi 29-bis, 29-ter e 29-quinquies, la sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è maggiorata del duecento per cento.
29-octies. Se la deduzione di cui al comma 29-bis risulta indebita in ragione della riscontrata insussistenza, in capo all'ente beneficiario dell'erogazione, dei caratteri solidaristici e sociali dichiarati in comunicazioni rivolte al pubblico ovvero rappresentati ai soggetti erogatori delle liberalità, l'ente beneficiario e i suoi amministratori sono obbligati in solido con i soggetti erogatori per le maggiori imposte accertate e per le sanzioni applicate.
29-nonies. In relazione alle erogazioni effettuate ai sensi del comma 29-bis la deducibilità di cui al medesimo comma non può cumularsi con ogni altra agevolazione fiscale prevista a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge.
29-decies. Al testo unico delle imposte sui redditi sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera g) del comma 1 dell'articolo 10 e la lettera i-quater) del comma 1 dell'articolo 13-bis, sono abrogate;
b) all'articolo 110, comma 1, le parole: «f) e g)» sono sostituite dalle seguenti: «e f)»;
c) all'articolo 110-bis, comma 1, le parole: «, i-bis) e i-quater)» sono sostituite dalle seguenti: «e i-bis)».

Conseguentemente, alla Tabella A allegata, voce relativa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:
2005: - 150.000;
2006: - 75.000;
2007: - 75.000.
5310-bis//36. 317. Burani Procaccini.

Allegato 3


Articolo 14.

(ONLUS e terzo settore)

1. Le liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all’imposta sul reddito delle società in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, commi 1, 8 e 9, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonchè quelle erogate in favore di associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del dieci per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.

2. Costituisce in ogni caso presupposto per l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 la tenuta, da parte de