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Estensione delle deduzioni dal reddito
agli organismi non profit che operano nel settore del sostegno
a distanza
comunicazione del dr. Antonio Vizzaccaro, consulente legislativo
dell' onorevole Burani Procaccini, Presidente della Commissione
Parlamentare Infanzia come informativa del percorso fatto
insieme.
Il 13 ottobre 2004, presso la XII Commissione Affari sociali
della Camera dei deputati, è iniziato liter dellesame
di una misura volta a prevedere lestensione delle deduzioni
dal reddito (delle persone fisiche e delle persone giuridiche)
fino ad ora previste per le sole ONG che operano nel settore
della cooperazione con i paesi in via di sviluppo, anche agli
organismi non profit che operano nel settore del sostegno
a distanza denominato comunemente: <<adozioni a distanza>>;
Lintervento normativo ha preso forma prima tramite
la presentazione in Commissione XII, Affari sociali, di un
emendamento alla legge finanziaria 2005, proposto dalla On.Le
Burani Procaccini, trasformato dalla stessa commissione in
un pertinente ordine del girono (vedi Allegato n. 1). Di seguito,
attraverso una completa riformulazione della misura emendativa,
in Commissione V, Bilancio, nella seduta del 25 ottobre 2004,
la medesima On.Le burani ha depositato il nuovo emendamento
n. 36.317 (vedi allegato 2), su cui è stata espressa
la dichiarazione di ammissibilità da parte della stessa
Commissione V ai fini della ripresentazione in Assemblea.
Durante il successivo iter in Assemblea della legge Finanziaria
2005, lemendamento n. 36.317, ha assunto la numerazione
36.98 e su richiesta del Relatore del progetto di legge è
stato ritirato previo impegno da parte del Governo a reinserire
la disposizione trattata in un provvedimento urgente da emanare
nel corso dei primi mesi del 2005.
Infine, nel rispetto degli impegni assunti ai sensi di quanto
sopra descritto, il Governo ha inserito la previsione di deduzione
di cui si discute nellattuale articolo 14, del decreto-legge
14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito
del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale
(vedi allegato 3).
Ora il disegno di legge A.S. n. 3344, di conversione del
decreto-legge n. 35/2005 è allesame del senato
della Repubblica e si auspica che sia celermente approvato
affinché lauspicata agevolazione possa entrare
a far parte in maniera concreta nel quadro normativo nazionale.
Allegato 1.
Emendamento
Dopo il comma 36, inserire il seguente:
36-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2005, alle associazioni
che operano nel settore del sostegno, nonché delle
adozioni a distanza, allo scopo riconosciute ai sensi della
legge 11 agosto 1991, n. 266, recante «legge-quadro
sul volontariato», sono estese le seguenti disposizioni:
a) Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 977, recante testo unico delle imposte sui redditi, articolo
10, comma 1, lettera g); e articolo 65, comma 2, lettera a);
b) Legge 26 febbraio 1987, n. 49, articolo 30.
5310-bis. XII. 36. 1. Burani Procaccini.
Ordine del giorno:
La XII Commissione (Affari sociali),
nell'ambito dell'esame dei documenti di bilancio costituenti
la manovra finanziaria definita per gli anni 2005-2007;
considerando la necessità di equità tra il trattamento
fiscale di deduzione dal reddito previste per le ONG che operano
nel settore della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo
e gli altri organismi senza scopo di lucro che operano nel
settore del sostegno a distanza,
impegna il Governo
a prevedere l'estensione del medesimo sistema di deduzione
dal reddito (delle persone fisiche e delle persone giuridiche)
oggi prevista per le sole ONG di cui sopra agli organismi
non profit che operano nel settore del sostegno a distanza
denominato comunemente: «adozioni a distanza».
0/5310-bis/XII/3. Burani Procaccini, Massidda, Caminiti.
Allegato 2
Emendamento
Dopo il comma 29 inserire i seguenti:
29-bis. Le liberalità in denaro o in natura erogate
da persone fisiche o da enti soggetti all'imposta sul reddito
delle persone giuridiche in favore di associazioni e altre
organizzazioni non lucrative residenti nel territorio nazionale
aventi scopi solidaristici o sociali, ovvero operanti nel
settore del sostegno a distanza denominato comunemente <<adozioni
a distanza>>, nonché nel campo della tutela dell'ambiente
e del patrimonio artistico, che svolgono servizi non principalmente
destinati agli associati, sono deducibili dal reddito complessivo
del soggetto erogatore nel limite del venti per cento del
reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima
di 100.000 euro annui.
29-ter. La deducibilità di cui al comma 29-bis spetta
per le erogazioni in favore di associazioni e organizzazioni
i cui statuti o atti costitutivi prevedono il divieto di distribuire
ad associati, promotori e altri soggetti partecipanti alla
conduzione o alle attività dell'ente, utili o avanzi
di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, e che
perseguono i loro scopi, con attività anche di sola
sovvenzione benefica, in favore dei soggetti svantaggiati
di cui all'articolo 10, comma 2, lettere a) e b), del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
29-quater. Lo scopo solidaristico o sociale dell'ente beneficiario
delle liberalità si desume dalle disposizioni dello
statuto registrato e si considera comunque sussistente per
le organizzazioni non lucrative di utilità sociale
di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4
dicembre 1997, n. 460, per le organizzazioni di volontariato
di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni,
per le organizzazioni non governative riconosciute idonee
ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n.
49, e successive modificazioni, per le fondazioni e le associazioni
riconosciute aventi per oggetto statutario lo svolgimento
o la promozione di attività di ricerca scientifica
e per le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri
previsti dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383.
29-quinquies. Costituisce in ogni caso presupposto per l'applicazione
delle disposizioni di cui ai commi 29-bis e 29-ter la tenuta,
da parte del soggetto che riceve le erogazioni, di scritture
contabili atte a rappresentare con completezza e analiticità
le operazioni poste in essere nel periodo di gestione, nonché
la redazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio,
di un apposito documento che rappresenti adeguatamente la
situazione patrimoniale, economica e finanziaria.
29-sexies. Resta ferma la facoltà di applicare le disposizioni
di cui all'articolo 100, comma 2, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
29-septies. Qualora nella dichiarazione dei redditi del soggetto
erogatore delle liberalità siano esposte indebite deduzioni
dall'imponibile, operate in violazione dei presupposti di
deducibilità di cui ai commi 29-bis, 29-ter e 29-quinquies,
la sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 471, è maggiorata del duecento
per cento.
29-octies. Se la deduzione di cui al comma 29-bis risulta
indebita in ragione della riscontrata insussistenza, in capo
all'ente beneficiario dell'erogazione, dei caratteri solidaristici
e sociali dichiarati in comunicazioni rivolte al pubblico
ovvero rappresentati ai soggetti erogatori delle liberalità,
l'ente beneficiario e i suoi amministratori sono obbligati
in solido con i soggetti erogatori per le maggiori imposte
accertate e per le sanzioni applicate.
29-nonies. In relazione alle erogazioni effettuate ai sensi
del comma 29-bis la deducibilità di cui al medesimo
comma non può cumularsi con ogni altra agevolazione
fiscale prevista a titolo di deduzione o di detrazione di
imposta da altre disposizioni di legge.
29-decies. Al testo unico delle imposte sui redditi sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) la lettera g) del comma 1 dell'articolo 10 e la lettera
i-quater) del comma 1 dell'articolo 13-bis, sono abrogate;
b) all'articolo 110, comma 1, le parole: «f) e g)»
sono sostituite dalle seguenti: «e f)»;
c) all'articolo 110-bis, comma 1, le parole: «, i-bis)
e i-quater)» sono sostituite dalle seguenti: «e
i-bis)».
Conseguentemente, alla Tabella A allegata, voce relativa
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare
le seguenti variazioni:
2005: - 150.000;
2006: - 75.000;
2007: - 75.000.
5310-bis//36. 317. Burani Procaccini.
Allegato 3
Articolo 14.
(ONLUS e terzo settore)
1. Le liberalità in denaro o in natura erogate da
persone fisiche o da enti soggetti allimposta sul reddito
delle società in favore di organizzazioni non lucrative
di utilità sociale di cui allarticolo 10, commi
1, 8 e 9, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,
nonchè quelle erogate in favore di associazioni di
promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto
dallarticolo 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre
2000, n. 383, sono deducibili dal reddito complessivo del
soggetto erogatore nel limite del dieci per cento del reddito
complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di
70.000 euro annui.
2. Costituisce in ogni caso presupposto per lapplicazione
delle disposizioni di cui al comma 1 la tenuta, da parte de
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