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Carta dei Princìpi
PREMESSA
Si é consolidata ed è in continua espansione
una nuova forma di solidarietà che è definita
in diversi modi: adozione a distanza, affido a distanza, adozione
scolastica a distanza, sostegno a distanza, tutela, padrinato,
madrinato, borsa di studio, sponsorizzazione ... Pur essendo
ogni organizzazione libera di utilizzare la denominazione
ritenuta idonea, il termine scelto convenzionalmente in questa
sede è sostegno a distanza.
Il sostegno a distanza è un atto di solidarietà
che consiste nell'impegno morale a inviare, tramite referenti
responsabili, un contributo economico stabile e continuativo,
del cui uso il donatore riceve riscontro, rivolto a minori,
adulti, famiglie, comunità ben identificate, in condizioni
di necessità e in ogni parte del mondo, per offrire
la possibilità di migliorare le proprie condizioni
di vita nell'ambiente sociale e culturale in cui vivono.
La consapevolezza che in questo settore operano tanti e diversi
soggetti di varia estrazione e portata culturale e sociale,
costituiti in differenti forme organizzative e istituzionali
(gruppi amicali informali - parrocchiali - privati, congregazioni
o istituti ecclesiali, associazioni, organizzazioni non governative,
comitati, coordinamenti, fondazioni
..) e la necessità
di tutelare i diritti dei bambini e delle comunità
sostenute e di garantire i diritti delle persone alla trasparenza
e al buon uso del loro dono hanno portato numerosi enti e
associazioni a incontrarsi e a confrontarsi su alcuni principi
cardine a cui rifarsi unanimemente.
Nasce così la Carta dei Principi per il Sostegno a
Distanza.
Le Associazioni sad che la sottoscrivono
operando nel rispetto delle norme dello Stato italiano e dei
principi contenuti nei seguenti documenti (1):
- Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, 1948
- Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia, 1989
- Convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro,
1973, 1999
- Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'eliminazione della
violenza contro le donne, 1993
- Legge italiana contro la prostituzione minorile, 1998
si impegnano a
1- PROMUOVERE IL SOSTEGNO A DISTANZA quale gesto di libera
e solidale condivisione con chi è nel bisogno.
2 - SVILUPPARE L'INFORMAZIONE E LA FORMAZIONE MULTICULTURALE.
Le organizzazioni, con un'azione concreta di politica sociale,
danno voce a minori, adulti, famiglie e comunità costretti
a vivere in situazioni difficili e, nell'avvicinare culture
e società diverse, ne promuovono l'interscambio e il
rispetto reciproco, valorizzando la persona nella sua dignità
dentro ogni contesto e cultura.
3 - CARATTERIZZARE QUESTO GESTO SOLIDALE RISPETTO ALLE ALTRE
FORME DI SOLIDARIETA' basate sulla raccolta fondi occasionale
o per emergenze. Le organizzazioni metteranno in evidenza
nei loro progetti la continuità dell'impegno del sostegno
a distanza che acquista un duplice valore: educa il sostenitore
alla consapevolezza dei disagi e della povertà in cui
versano milioni di persone e garantisce al contempo un finanziamento
stabile per l'attuazione del progetto.
4 - RENDERE CONSAPEVOLE IL SOSTENITORE DELL'IMPORTANZA DEL
SUO AIUTO ECONOMICO COSTANTE NEL TEMPO, anche se il sostenitore
può recedere dall'impegno preso; in questo caso, le
organizzazioni si impegnano a ricercare in tempi brevi chi
lo sostituisca e, nel frattempo, a utilizzare tutti i propri
strumenti per garantire il proseguimento dei progetto.
5 - METTERE A DISPOSIZIONE PRESSO LA PROPRIA SEDE IL BILANCIO
0 IL RENDICONTO ANNUALE e renderlo pubblico secondo le norme
previste. Ciascuna organizzazione si rifà alle normative
vigenti in merito alla propria configurazione giuridica: al
proprio Statuto, alle leggi relative all'Albo regionale del
volontariato, alle disposizioni in merito agli enti del Terzo
Settore "non profit " ONLUS e alle ONG, alla Carta
della Donazione e alle normative proprie per gli enti ecclesiastici.
6 - COMUNICARE AL SOSTENITORE L'EFFETTIVA SOMMA DESTINATA
AL BENEFICIARIO DEL SOSTEGNO A DISTANZA E QUELLA TRATTENUTA
DALL'ORGANIZZAZIONE PER LE SPESE DI GESTIONE, come garanzia
sul corretto utilizzo dei fondi e informazione sulle modalità
di intervento.
7 - VALUTARE CON ACCORTEZZA LE RICHIESTE DI AIUTO RICEVUTE
E AD AVVIARE UN PROGETTO SOLO LA' DOVE ESISTA L'ESPLICITO
CONSENSO DELLA COMUNITA' INTERESSATA. Le organizzazioni garantiranno
che i loro operatori o delegati agiscano con il consenso della
popolazione locale.
8 - AGIRE IN MODO CHE Il SOSTEGNO A DISTANZA SIA STRUMENTO
DI PROMOZIONE ALL'AUTOSVILUPPO del beneficiario, della sua
famiglia laddove esista e della sua comunità. Per evitare
che questo aiuto economico diventi una forma di assistenzialismo,
nei paesi in cui interverranno, le organizzazioni coinvolgeranno
le comunità nella realizzazione e nella gestione dei
progetti con un accompagnamento stabile alle persone, complementare
e non sostitutivo.
9 -VERIFICARE CON ATTENZIONE L'AFFIDABILITA'E IL LAVORO DI
EVENTUALI PARTNER ESTERI E AD ADOPERARSI PER GARANTIRE IL
BUON ESITO DEL PROGETTO ANCHE IN CASO DI LORO INADEMPIENZE.
Le organizzazioni si impegnano a comunicare al sostenitore
da chi è curata in loco la realizzazione del progetto
e a valutare l'affidabilità e l'efficienza dei referenti
locali o dei propri collaboratori impegnati nell'attuazione
degli interventi di sostegno.
10 - CONFRONTARSI CON LE ALTRE ORGANIZZAZIONI CHE OPERANO
CON LE STESSE FINALITA NEL PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI
SOLIDARIETA' E PACE, RISPETTANDONE LE DIVERSITA. Le
organizzazioni si rendono disponibili a forme di collaborazione
tra loro, soprattutto nelle medesime aree geografiche e negli
stessi settori di intervento.
11 - RISPETTARE LA CARTA DEI PRINCIPI PER IL SOSTEGNO A DISTANZA.
Le organizzazioni valuteranno l'opportunità di accettare
la collaborazione e i finanziamenti di enti e istituzioni
pubblici o privati secondo i principi richiamati in questa
Carta.
( 1 ) -Dichiarazione Universale dei Diritti
dell'Uomo adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite
il 1 0 dicembre 1948;
- Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia approvata
dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre
1989 e ratificata dall Italia con la legge del 27/05/91
n. 176. In modo particolare si fa riferimento all'art.3: "in
tutte le azioni riguardanti i bambini, se avviate da istituzioni
di assistenza sociale, pubbliche o private, tribunali, autorità
amministrative o corpi legislativi, i maggiori interessi del
bambino devono essere oggetto di primaria considerazione".
- Convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del lavoro
che stabiliscono:
la n. 138 dei 1973 l'età lavorativa minima ( non inferiore
ai 15 anni ) e la n. 182 del 1999 ( in fase di ratifica da
parte dell'Italia ) le linee guida per la prevenzione e l'eliminazione
delle peggiori forme di lavoro minorile;
- Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'eliminazione della
violenza contro le donne del 1993 in cui si denunciano le
pratiche tradizionali e moderne che sfruttano le donne e le
bambine per scopi sessuali e di altro genere;
- Legge italiana contro la prostituzione minorile dei 3 agosto
1998 n.269: norme contro lo sfruttamento della prostituzione,
della pornografia, dei turismo sessuale in danno di minori,
quali forme di riduzione in schiavitù.
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